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OT23 e premio assicurativo: quali procedure seguire?

ot23

 

OT23 nuovo modello per la riduzione premio assicurativo per l’anno 2024

 

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali mira a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale prevista dalla Costituzione e disciplinata dal “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii., così come integrato dal D.lgs. n.38/2000.

Il costo dell’assicurazione è a carico del datore di lavoro ed è possibile chiedere una riduzione del tasso medio di tariffa  per eventuali interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Annualmente l’INAIL provvede a pubblicare una serie di documenti con le modalità da seguire per ogni azienda al fine di poter ricevere una riduzione del tasso medio previa attuazione di una serie di interventi migliorativi.

Per vedersi riconosciuta la riduzione del tasso medio per prevenzione è opportuno, con riferimento al modello OT23 – 2024 presentare il contenuto della recente “Guida alla compilazione – Anno 2024 – Domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione”.

Il documento, pubblicato dall’Inail ricorda che le modalità per l’applicazione delle tariffe, con riferimento al decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, prevedono, come abbiamo già ricordato, l’applicazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia”.

 

Quali sono gli interventi migliorativi per la concessione della riduzione del premio?

 

L’azienda deve indicare sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2024).

Interventi che nel modulo di domanda sono articolati nelle seguenti sezioni:

  • A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
  • A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
  • A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
  • A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
  • A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
  • A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
  • B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
  • C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
  • C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
  • C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
  • C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
  • C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
  • C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
  • D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
  • E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
  • F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

 

Ad esempio, gli interventi possono riguardare l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro certificati, l’organizzazione di percorsi formativi, il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, l’attuazione di particolari attività e misure volte alla prevenzione di specifici rischi.

 

Quali sono i principi applicativi e i termini da rispettare?

 

Per ogni intervento attuato dall’azienda è attribuito un punteggio e “per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato uno degli interventi indicati nel paragrafo precedente tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100“.

Nella Guida OT23 è indicata anche la documentazione che l’Inail ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Ed entro il 29 febbraio 2024 questa documentazione “deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online”.

Per il riconoscimento della riduzione del tasso l’azienda deve dichiarare di essere consapevole è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

Riguardo alla regolarità contributiva, la riduzione è concessa “solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015”.

In particolare il requisito si intende realizzato “qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Si ricorda, infine, che, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione riconosciuta “ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno”.

 

Articolo di Dario Sciacca