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Responsabilità OSA: norme ed etichette prodotti alimentari

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Le responsabilità dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA) sono molteplici e si articolano su due binari paralleli: la sicurezza alimentare e la lealtà commerciale.

Prima di addentrarci tra le responsabilità, è opportuno ricordare chi è l’operatore del settore alimentare (OSA)

Il Reg. CE 178/02 afferma che “impresa alimentare” è «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti» e che “Operatore del Settore Alimentare” è «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.

Gli Osa devono «garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte».

Questa definizione è stata una novità ed ha chiarito come l’operatore, essendo a conoscenza dei propri processi produttivi, è in grado di garantire, più di ogni altro, la sicurezza del prodotto e la corretta informazione del consumatore finale.

Tale responsabilità interessa l’intera filiera in quanto ciascun anello della catena alimentare deve adottare le misure necessarie a garantire la conformità alle disposizioni della legislazione alimentare nel contesto delle proprie attività specifiche, applicando principi previsti dal sistema HACCP e altri strumenti di verifica e controllo analoghi.

La normativa cogente

Volendo immaginare una scala degli adempimenti cui è soggetto l’OSA, è opportuno considerare i potenziali effetti legati a due tipologie di eventi: la lesione diretta della salute umana (un eventuale MTA – malattia trasmissibile con gli alimenti) e le frodi commerciali (mancata tutela degli interessi dei consumatori) alle quali seguono le relative sanzioni. Ciò spiega come il sistema è articolato su:

  • strumenti amministrativi diretti ad ottenere l’adeguamento dall’operatore. Si pensi alle prescrizioni e alla diffida (prevista come esimente se l’Osa vi si adegua, per le violazioni di lieve entità e sanabili);
  • sanzioni amministrative che prevedono la corresponsione di somme di denaro (cui possono seguire anche sanzioni accessorie);
  • sanzioni penali (anche queste eventualmente corredate da sanzioni accessorie) articolate in contravvenzioni o delitti;
  • sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 231/01 laddove i reati siano stati commessi da funzioni apicali o persone ad essi sottoposte nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

 

normativa

 

Reg. UE 1169/2011: l’OSA e l’importatore

Esiste anche un’altra definizione di operatore responsabile, ed è quella riferita alle informazioni che devono essere trasmesse ai consumatori. In relazione a quanto stabilito dal Reg. UE 1169/2011 l’OSA è colui con «il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione», il quale «[…] assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali».

Entrando nel vivo della norma, l’art. 8 prevede in modo immediato che il soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore (OSA) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto alimentare, ma se tale OSA non è nell’Unione europea il responsabile delle informazioni è l’importatore.

È opportuno precisare che la corretta individuazione dell’Osa responsabile, così come precisato nel paragrafo 1, art. 8, condiziona l’obbligo previsto all’articolo 9, lett. h), vale a dire l’obbligo di indicare in etichetta il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare: in sostanza, solo dopo aver correttamente stabilito chi sia il soggetto responsabile delle informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, è possibile stabilire correttamente l’ indicazione ai sensi dell’articolo 9, lettera h).

La semplicità dell’art. 8, paragrafo 1, che identifica, quale soggetto responsabile delle informazioni, colui con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, contrasta poi con le attuali e macchinose realtà commerciali, che non sempre vedono una perfetta coincidenza tra la spendita del nome sul prodotto ed il titolare legale del marchio.

Ed infatti, tenendo conto delle più varie dinamiche commerciali, si può verificare:

  • tanto il caso più semplice in cui il marchio contiene il nome del produttore e il produttore è titolare del marchio ed è quindi lo stesso produttore l’Osa responsabile delle informazioni; o
  • il caso meno lineare in cui il nome riportato nel marchio non corrisponde a quello del produttore ed il titolare del marchio è l’Osa responsabile, soggetto diverso dal produttore; o
  • un ulteriore caso in cui il marchio contiene il nome del distributore/titolare del marchio ed il distributore è l’Osa responsabile; o
  • il caso in cui il nome indicato nel marchio non coincide con quello del distributore e l’Osa responsabile sarà il titolare del marchio.

In tutte queste ipotesi, l’Osa responsabile è quindi formalmente il soggetto che spende il proprio nome o la propria ragione sociale. Solo nel caso in cui tale Osa non risieda nell’Unione europea, il soggetto responsabile della legalità delle informazioni, ovvero del loro rispetto alle norme contenute nel Regolamento (UE) 1169/2011, sarà l’importatore.

 

Reg. UE 1169/2011: la disciplina sanzionatoria

A rafforzare l’importanza e la centralità connesse alla responsabilità dell’ Osa sono le sanzioni introdotte dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 smi.

In tale decreto, è l’articolo 4, quello dedicato a comminare le sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 8 in materia di OSA responsabile: di tale norma si segnala innanzitutto la salvaguardia penale “Salvo che il fatto costituisca reato” ovvero una clausola che prevede la possibilità di sanzionare penalmente le violazioni dell’articolo 8 ove si ravvisino ipotesi di reato; altrimenti operano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal decreto.

A ben guardare, le sanzioni amministrative pecuniarie più gravose previste dall’articolo 4 sono quelle previste a carico dell’Osa che apporta modifiche, nell’ambito della facoltà conferitagli dall’articolo 8, paragrafo 4, senza rispettare le condizioni richieste e su precisate; vale a dire, se la modifica induce in errore il consumatore, riduce il suo livello di protezione o comunque riduce le possibilità del consumatore di effettuare scelte consapevoli: la sanzione amministrativa pecuniaria per tali modifiche idonee a trarre in inganno il consumatore è da € 2.000 a € 16.000.

Più lievi, invece, sono le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione dei paragrafi 6 e 7 dell’articolo 8, vale a dire da € 1.000 a € 8.000, sebbene sanzionino la condotta dell’Osa che non assicura le informazioni obbligatorie sull’alimento sia esso non preimballato sia esso preimballato, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale.

Gli articoli successivi, ovvero articolo 5 e seguenti, prevedono le sanzioni a carico dell’OSA responsabile di cui al paragrafo 1, articolo 8, per tutte le omissioni, sia quelle in tema di indicazioni di sostanze che provocano allergie o intolleranze, punita con sanzione da € 5.000 a € 40.000, sia l’omissione delle altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 1169/2011 con sanzione da € 3.000 a € 24.000.

L’Osa quale garante della sicurezza del prodotto è soggetto ad una serie di norme stringenti, ma allo stesso tempo sempre più basate sul principio di valutazione e gestione del rischio. Le norme volontarie (ISO – Standard tecnici internazionali), pur non avendo ancora assunto un ruolo formale da parte della normativa cogente, rivestono un ruolo  centrale,  costituendo un utile strumento sia nell’ambito del rapporto con gli interlocutori privati sia con le autorità competenti e la magistratura, sempre più sensibili a tali sistemi nella delicata valutazione della Responsabilità dell’OSA.

 

Articolo di Dario Sciacca