MOCA: REGOLE CHIARE PER UNA MAGGIORE TUTELA DEI CONSUMATORI

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Oggi parleremo di Moca. No…non stiamo parlando di caffè ma di Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti.

L’analisi dei rischi MOCA è un processo che deve essere eseguito prima della realizzazione dei processi stessi e si basa essenzialmente nell’individuare e classificare i pericoli certi e/o potenziali legati al prodotto che si intende realizzare.

Per ognuno dei pericoli individuati deve essere effettuata un’analisi approfondita dei rischi ad essa associati, stabilendo le adeguate azioni di prevenzione da adottare.

Vengono considerati come MOCA quei materiali e quegli oggetti che presentano anche una sola delle seguenti caratteristiche:

  • sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
  • sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a questo fine;
  • si prevede possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o si prevede trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

La tendenza è quella di considerare i MOCA, solo come elemento di packaging del prodotto, trascurando invece tutte quelle componenti che servono per realizzarlo. Nei MOCA infatti rientrano anche i macchinari e le apparecchiature per la lavorazione, la preparazione, la conservazione e la somministrazione degli alimenti e se analizziamo le bevande ci rientrano anche silos, cisterne, serbatoi, comprese le macchine/distributori di caffè.

I materiali e gli oggetti che richiedono la certificazione M.O.C.A sono numerosi e appartenenti a diverse categorie, soprattutto per quel che concerne i produttori di contenitori, imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.

La Dichiarazione di Conformità per i Moca (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) è una certificazione necessaria per garantire il rispetto di determinati requisiti obbligatori in tema di igiene alimentare.

I MOCA sono regolamentati sia da provvedimenti nazionali che europei; il primo riferimento normativo riguardante la certificazione MOCA risale ancora al DM n. 6 del 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale).

Ai giorni nostri la normativa di riferimento è il Regolamento 1935/2004/CE e – secondo i requisiti generali inseriti all’articolo 3 – esso prevede che:

  • i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari fino al deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche;
  • l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.

L’obiettivo della certificazione è quello di tutelare la salute dei consumatori, per limitare al minimo le contaminazioni lungo tutta la filiera.

L’articolo 17 del Regolamento 1935/2004/CE afferma che la “rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità”.

I MOCA immessi sul mercato, inoltre, devono essere “individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l’etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti“.

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Ma chi deve effettuare la dichiarazione MOCA? Le attività soggette a rilasciare la Dichiarazione di Conformità MOCA sono:

  • produttori di sostanze destinate ad essere usate per la produzione di MOCA;
  • produttori di materiali intermedi o semilavorati, destinati ad essere trasformati in prodotti finiti;
  • produttori di prodotti finiti, chiamati anche “trasformatori” o “assemblatori” di MOCA;
  • importatori che immettono sul mercato UE (da paesi extra Unione Europea) sostanze, materiali intermedi o prodotti finiti;
  • utilizzatori finali (come catering o ristoranti).

Tale Dichiarazione sarà diversa a seconda del soggetto inserito all’interno della filiera alimentare, a partire dal produttore fino ad arrivare al distributore finale; ognuno riceverà una Dichiarazione MOCA dal soggetto a monte e ne rilascerà una a quello a valle. Va da sé che anche i commercianti ricevono la dichiarazione e la rilasciano al proprio cliente.

La redazione di tale certificazione è responsabilità dell’operatore economico. Come specificato dal Regolamento 1935/2004/CE, si tratta della “persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo”.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 29/2017 sono state introdotte numerose novità e definite le sanzioni  previste in Italia per la violazione del regolamento sui Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti. Sanzioni che possono arrivare fino a 80 mila euro di multa per produttori, trasformatori o distributori di MOCA.

Tra le principali violazioni da tenere in considerazione vi sono:

  • violazione degli obblighi di comunicazione, rintracciabilità o etichettatura;
  • violazione dei requisiti generali (citati nel primo paragrafo) indicati all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione;
  • violazione dei requisiti speciali indicati all’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1935/200;
  • violazione delle misure specifiche riguardanti materiali e oggetti di plastica o di plastica riciclata, destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Una sostanziale novità introdotta dal Decreto Legislativo 29/2017 è l’obbligo, per gli operatori del settore dei MOCA, di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti, posti sotto il proprio controllo, che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006, per creare un’anagrafica di settore. Tale obbligo è necessario per consentire alle autorità sanitarie deputate alle attività di controllo ufficiale dei materiali destinati al contatto con gli alimenti di essere informate dell’esistenza degli stabilimenti afferenti al settore MOCA.

In conclusione possiamo affermare che tutte le misure previste dalla normativa vigente in tema di MOCA hanno un peso notevole, se si considera che interessano tutti gli attori della filiera MOCA, concretizzandosi in una maggior tutela per gli utilizzatori finali, i consumatori.