Datore di Lavoro: Responsabilità Penale se in azienda c’è contagio da Coronavirus
Obblighi del Datore di Lavoro e la Responsabilità Penale sui luoghi lavoro in tempo di Coronavirus
Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come “infortuni sul lavoro”. A precisarlo è la circolare n. 13 del 3 Aprile 2020, con cui l’Istituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati.
Per quel che concerne la gestione dei contagi in azienda, il momento fatale è arrivato il 17 Marzo 2020 attraverso il D.L., il n. 18/2020, poi convertito nella legge n. 27/2020, all’art. 42, comma 2: – “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono… “ – che intima ai medici di segnalare all’INAIL ogni caso di infezione da coronavirus in occasione di lavoro per la tutela assicurativa dell’infortunato.
La procedura che i medici devono seguire è la seguente:
- predisporre il certificato medico di infortunio
- trasmetterlo telematicamente all’INAIL
- denuncia/comunicazione dell’infortunio da parte del Datore di Lavoro
non solo! Aspetto non irrilevante è stato il dover segnalare all’autorità giudiziaria a norma degli artt. 365 c.p. e 334 c.p.p. l’avvenuto contagio in azienda. Questo vincolo “non di poco conto” determina per il Datore di Lavoro un’ipotesi di potenziale reato: un omicidio o una lesione personale colposa e, se del caso, anche un illecito amministrativo ex D.Lgs. n. 231 fatto salvo, l’accertamento della riconducibilità del caso a una condotta colposa del datore di lavoro, sempre riservata all’Autorità giudiziaria.
La pubblicazione dei dati relativi ai contagi denunciati all’INAIL (54.128 a fine Settembre), ha determinato un acceso dibattito pubblico, con l’attenzione dei media che si è spostata sulla problematica del contagio nei luoghi di lavoro, in virtù di una terza ondata già in atto a Settembre.
L’applicazione dell’art. 29 bis del decreto Liquidità
Il dibattimento si è infine spostato anche in sede parlamentare. Alla fine è stata approvata una norma, l’ art. 29-bis inserito nel D.L. n. 23/2020 in sede di conversione nella legge 5 giugno 2020, n. 40. In forza di questo art. 29-bis, – “ Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione… nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste ” – i datori di lavoro che adottano le misure prescritte nei protocolli, nelle linee guida, negli accordi, adempiono all’art. 2087 del codice civile, e, cioè, all’obbligo generico di adottare misure non specificamente previste dalla legge, ma suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche.
In realtà la responsabilità del Datore di Lavoro non è totalmente esclusa, rispettando quanto previsto dall’ art. 29 bis, in quanto la colpa del datore di lavoro può consistere, sì, nella violazione dell’articolo 2087 del codice civile, ma anche in imprudenza, imperizia, negligenza, e soprattutto nella inosservanza delle specifiche leggi in materia di sicurezza sul lavoro, a cominciare dal D.Lgs. 81/08.
Quali sono le misure previste dal dlgs 81 08?
È bene distinguere le c.d. misure obbligatorie (misure organizzative, da quelle procedurali alla vigilanza, dalla formazione alla sorveglianza sanitaria), cioè, “le misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge, o da altra fonte ugualmente vincolante, quali le misure previste dal D.Lgs. n. 81/2008” tra le quali:
- Designazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- Nomina degli addetti alle emergenze
- Nomina del Medico Competente (MC)
- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Formazione/addestramento/informazione
- Sorveglianza sanitaria
- Monitoraggio/manutenzione e verifica degli impianti
- Piani di emergenza ed evacuazione
Ci sono poi le c.d. misure specifiche, e, dunque, le misure “ricavate dall’art. 2087 c.c., che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza”, e, quindi, dell’obbligo di adottare accorgimenti che, “pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli ‘standards’ di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe”. La distinzione tra le due tipologie di “misure” è un aspetto ben noto agli addetti ai lavori della giurisprudenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (violazione dell’art. 2087 c.c.) e la specifica inosservanza degli artt. 36, 37, 71 e 73 del D. Lgs. 81/2008.
Possiamo infine affermare che l’applicazione dell’art. 29-bis produce un duplice effetto: da un lato conferma la responsabilità penale del datore di lavoro che violi protocolli o linee guida o accordi, ma soprattutto non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro che, pur rispettando protocolli o linee guida o accordi, non adempia ai diversi obblighi previsti da leggi specifiche quale il D.Lgs. 81/08.
Ed occorre aggiungere che, in coerenza con un principio pacifico in giurisprudenza, una responsabilità penale è configurabile anche per un contagio da COVID-19 occorso a un terzo (come il paziente di una struttura ospedaliera).
Senza dimenticare che la responsabilità può gravare non necessariamente sul datore di lavoro, bensì anche o soltanto su altri soggetti: un dirigente, l’RSPP, il Medico Competente, e non escluso lo stesso lavoratore inadempiente agli obblighi contemplati dall’art. 20, D.Lgs. n. 81/2008.