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Prevenzione incendi e sicurezza antincendio: quali novità?

prevenzione incendi

Nel mese di Ottobre di quest’anno la normativa per la prevenzione incendi  e la tutela della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ha subito importanti modifiche. I decreti che hanno sostituito il DM 10/03/1998 sono:

  • il DM 01/09/2021, cosiddetto (decreto CONTROLLI) che tratta l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021; le disposizioni previste al suo art. 4, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023 come previsto dall’art. 1-bis aggiunto dall’art. 1 del DM 15/09/2022);
  • il DM 02/09/2021, cosiddetto (decreto GSA) che tratta l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021);
  • Il DM 03/09/2021, cosiddetto (decreto MINICODICE) che tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021).

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

La valutazione deve essere effettuata rispettando tutta una serie di parametri e indicazioni tecniche specifiche:

  • deve essere effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro;
  • individuare tutti i pericoli di incendio;
  • descrivere il contesto e l’ambiente nel quale i pericoli sono inseriti;
  • determinare quantità e tipologie degli occupanti esposti al rischio incendio;
  • individuare i beni esposti al rischio incendio;
  • valutare qualitativamente o quantitativamente le conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • individuare le misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischio significativi.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (GSA) IN ESERCIZIO

L’allegato I indica che è obbligo del datore di lavoro “fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato”. E tutti “i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro”.

Riguardo alla designazione degli addetti al servizio antincendio l’articolo 4 indica che “all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

Relativamente alla preparazione all’emergenza il datore di lavoro “dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:

  • adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
  • modifiche sostanziali al sistema di esodo”.

Di fondamentale importanza l’obbligo di documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte.

piani emergenza

NOVITÀ PER I PIANI DI EMERGENZA

Per la redazione dei Piani di emergenza si evidenzia che i fattori da tenere presenti nella compilazione e “da riportare nel piano di emergenza sono:

  1. le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
  2. le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio
  3. il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  4. i lavoratori esposti a rischi particolari;
  5. il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
  6. il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”.

E tale piano “deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  1. i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  2. i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  3. i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  4. le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  5. le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  6. le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento”.

L’entrata in vigore dei decreti precedentemente analizzati, si inserisce all’interno di una strategia di intervento da parte delle Autorità Competenti volta a:

  • rafforzare il processo di gestione delle regolarità delle organizzazioni, attraverso un’incisiva e specifica valutazione dei rischi in tutte le tipologie di attività siano esse di Tipo 1, di tipo 2 o di tipo 3;
  • sensibilizzare gli addetti ai lavori (tecnici, liberi professionisti, consulenti, datori di lavoro ect.) a dedicare maggior attenzione alla gestione della sicurezza antincendio in emergenza in tutte le realtà aziendali;
  • semplificare le attività di vigilanza, con una importante suddivisione delle diverse competenze in materia di prevenzione incendi, in particolare per quel che concerne:
    • il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
    • la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendi
    • la gestione della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Articolo di Dario Sciacca